……In una scuola più vicina alla propria residenza, all’interno della provincia,
FA LA FINE DEL SUPPLENTE.
E quindi, dopo trenta anni di servizio, SI RITORNA A FARE IL SUPPLENTE.
Il MIUR, con la nota n. 11729 del 29 aprile 2016, ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale docente per il triennio 2016-19, come abbiamo riferito in “Organici 2016/2017, nota MIUR. I posti di potenziamento coperti prima dai sovrannumerari”, fornendo indicazioni sulla costituzione dell’organico triennale dell’autonomia.
La nota, rispetto agli anni precedenti, presenta una novità (oltre naturalmente all’organico dell’autonomia), ossia le indicazioni per la costituzione dei posti di potenziamento, introdotti dalla legge n. 107/2015, articolo 1 comma 63:
Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
I posti di potenziamento, dunque, fanno parte, insieme ai posti comuni e di sostegno, del nuovo organico triennale dell’autonomia, come leggiamo anche nella suddetta nota.
In realtà, non si tratta di una novità assoluta, in quanto alla fine del mese di novembre, nell’ambito dell’ultima fase del piano straordinario di assunzioni, la cosiddetta fase C, sono stati attribuiti in ruolo i posti indicati nella Tabella 1, allegata alla medesima 107/2015, destinati al potenziamento dell’offerta formativa, tuttavia non si poteva ancora parlare di organico di potenziamento, come si evince dal comma 95 della stessa legge:
[…]A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell’organico dell’autonomia, costituendone i posti per il potenziamento…
L’organico di potenziamento, quindi, entra in vigore dal prossimo anno scolastico, come si evince anche dalla nota MIUR n. 30549 del 21/09/2015, avente per oggetto l’acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale , in cui leggiamo che:
“Il fabbisogno delle istituzioni scolastiche a regime è costituito dal piano triennale dell’offerta formativa da definire successivamente, mentre l’organico aggiuntivo, di cui alla presente circolare, viene assegnata per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’ offerta formativa. Pertanto, tale organico aggiuntivo risponderà agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti dalla L.I07 commi 7 e 85 e confluirà nel più ampio organico dell’autonomia, da definirsi, poi, con apposito Decreto Interministeriale ai sensi del comma 64 della L 107/2015”.
I posti attribuiti nel corrente anno scolastico, nell’ambito della fase C, pertanto, costituivano e costituiscono tuttora un organico aggiuntivo e solo dal prossimo anno confluiranno nell’organico di potenziamento, d’altra parte non poteva che essere così, considerato che le istituzioni scolastiche hanno richiesto nel PTOF i posti dell’organico dell’autonomia (potenziamento compreso) nel mese di gennaio, mentre le immissioni in ruolo della citata fase sono avvenute alla fine del mese di novembre.
La nota sugli organici dedica ai posti di potenziamento un apposito paragrafo, in cui leggiamo che si fa seguito alla nota n. 41136 del 23/12/2015 , che ha fornito indicazioni propedeutiche alla determinazione dell’organico di potenziamento per l’anno scolastico 2016/17.
Nella nota del 23 dicembre si predispone che il numero di posti di potenziamento, da assegnare a ciascuna scuola, va determinato sulla base del numero degli alunni, compresi quelli della scuola dell’infanzia, sebbene per tale segmento d’istruzione (aggiungiamo noi) non siano state previste attività e posti di potenziamento, e tenendo in considerazione la situazione dell’organico dei posti comuni e di sostegno delle singole province e, all’interno di esse, dei diversi ambiti territoriali. Si suggerisce, inoltre, di tener conto a livello regionale, sebbene non in maniera vincolante, dell’individuazione delle classi di concorso effettuata dai vari UU.SS.RR. in vista delle immissioni in ruolo della fase C, al fine di evitare situazioni di squilibrio nelle disponibilità totali delle singole aree disciplinari.
Ricordiamo che per le immissioni in ruolo della fase C sono stati creati più posti per quelle classi di concorso, per le quali in organico di diritto vi sono sempre state poche disponibilità (educazione artistica, scienze motorie…), ragion per cui vi era un numero maggiore di docenti precari da “sistemare”, e che le scuole hanno avanzato le proprie richieste non per classe di concorso ma per aree disciplinari.
Le indicazioni propedeutiche, dettate dalla nota del 23 dicembre 2015, sono state ribadite nella nota sugli organici, che si occupa dei posti di potenziamento nel paragrafo “Determinazione dell’organico triennale dell’autonomia” e in quello specificatamente dedicato “Potenziamento dell’offerta formativa”.
Nel primo, è prevista la possibilità per i direttori degli UU.SS.RR. di accantonare una quota dei posti delle dotazioni regionali dell’organico di potenziamento (allegato F allo schema di decreto) da destinare, per soddisfare particolari esigenze o proseguire progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale, a progetti di rete, fermo restando il rispetto del complessivo organico triennale dell’autonomia e il mantenimento della titolarità nelle rispettive scuole dei docenti interessati. Si afferma, inoltre, che l’organico di potenziamento è determinato in base alla Tabella 1, allegata alla legge 107/2015, e alle previsione del fabbisogno delle scuole sulla scorta di quanto già individuato nell’anno scolastico 2015/16 dagli Uffici Scolastici Regionali.
Detta Tabella 1 ha previsto, per le immissioni della fase C, 48.812 posti che sono stati riconfermati nello schema di decreto interministeriale sugli organici. Confermati i numeri, bisogna vedere a quali classi di concorso i medesimi saranno abbinati.
Nel paragrafo dedicato specificatamente ai posti di potenziamento, come suddetto, si ribadiscono le indicazioni fornite con la nota del 23 dicembre, per cui le direzioni regionali per la ripartizione dei posti di potenziamento, richiesti dalle scuole nel PTOF, tengono in considerazione: il numero degli alunni di ogni istituzione scolastica, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia; la situazione dell’organico dei posti comuni e di sostegno delle singole province e, all’interno di esse, dei diversi ambiti territoriali; l’individuazione delle classi di concorso effettuata in vista delle immissioni in ruolo della fase C del piano straordinario di immissioni in ruolo (aspetto quest’ultimo non vincolante), al fine di evitare situazioni di squilibrio nelle disponibilità totali delle singole aree disciplinari e operare, eventualmente, una ridistribuzione dell’organico tra le diverse scuole (operazione effettuata dagli UU.SS.RR tramite gli uffici provinciali).
A tali indicazioni se ne aggiunge un’altra, che potrebbe avere non poche ripercussioni sulle attività progettate dalle scuole nel PTOF; secondo tale indicazione, infatti, preliminarmente alle richieste di attivazione da parte delle istituzioni scolastiche, bisogna considerare le situazioni di esubero non riassorbibili in organico di diritto, in modo da consentire, nei limiti del possibile, la permanenza dei docenti soprannumerari nelle scuole di titolarità.
Quindi la prima operazione che gli UU.SS.RR. devono compiere, prima di procedere all’assegnazione dei posti, è verificare la presenza di esuberi.
Tale vincolo, pur rappresentando un fattore positivo per i soprannumerari, potrebbe far sì che le scuole si ritrovino docenti appartenenti a classi di concorso totalmente diverse da quelle richieste nel PTOF per lo svolgimento delle attività di potenziamento. Evidenziamo che non si tratta di una questione di quantità, cioè di numero di posti, ma di qualità, ossia di classi di concorso e, se la “chiamata diretta” avvenisse secondo criteri oggettivi, di competenze e titoli. In sostanza le scuole, in caso di esubero, dovrebbero adattare ai docenti i progetti previsti per potenziare le competenze degli allievi, a meno che il docente in esubero appartenga ad una delle classi di concorso richieste.
La nota prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare i posti di potenziamento, nella scuola secondaria, per completare spezzoni abbinabili della stessa classe di concorso nella medesima scuola.
In conclusione, l’USR, nel vagliare le richieste delle scuole e, conseguentemente, attribuire ad esse i posti di potenziamento, tiene conto:
- di eventuali situazioni di esubero, per un eventuale riassorbimento nella scuola di titolarità, sfruttando appunto i posti di potenziamento;
- dell’individuazione dei posti effettuata per le immissioni in ruolo nell’ambito della fase C del piano straordinario di assunzione, effettuata al fine di evitare squilibri tra le diverse aree disciplinari;
- della situazione dell’organico dei posti comuni e di sostegno delle singole province e, all’interno di queste, dei diversi ambiti territoriali;
- della possibilità di completare spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso, utilizzando i posti di potenziamento.
Alla luce delle indicazioni ministeriali, dunque, risulta evidente che l’assegnazione dei posti potenziamento potrebbe non rispecchiare le richieste delle scuole, come avvenuto per la fase C e con numeri probabilmente maggiori.